Art. 2.

      1. I lavoratori affetti da gravi infermità di carattere irreversibile che risultano titolari di pensione di invalidità ordinaria o

 

Pag. 4

privilegiata o di pensione di inabilità, individuate ai sensi delle leggi 12 giugno 1984, n. 222, e 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, hanno diritto a un trattamento integrativo economico, la cui misura è commisurata al trattamento di pensione maturato dal soggetto a tutto il mese precedente a quello di inoltro della relativa domanda, fino a raggiungere il limite massimo del 20 per cento del singolo trattamento di pensione mensile lorda.
      2. Fino al 31 dicembre 2008 la quota iniziale del trattamento integrativo di cui al comma 1 è commisurata al 6 per cento della pensione mensile lorda di ciascun soggetto. A decorrere da tale data i trattamenti integrativi aumentano di due punti percentuali per ciascun anno solare, sino al raggiungimento del limite massimo previsto dal citato comma 1.
      3. I valori percentuali di riferimento dei trattamenti integrativi, individuati dal comma 2, possono essere variati sulla base di indicazioni fornite al Fondo di promozione sociale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      4. I trattamenti economici integrativi di cui al presente articolo sono reversibili in favore del coniuge o, in mancanza, con trattamento pro quota, in favore di familiari minorenni, conviventi e a carico, sino al compimento della maggiore età di ciascun soggetto beneficiario.